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Sez. 3, Sentenza n. 9050 del 28/08/1995 (Rv. 493747 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE | Acquisto di un bene destinato alla utilizzazione di un terzo in forza di contratto di "leasing" - Inadempimento del terzo - Patto di riacquisto del bene stipulato fra l'acquirente ed il venditore - Nuova vendita - Configurabilità - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493747-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE

L'acquirente di un bene, destinato alla utilizzazione di un terzo in forza di un contratto di leasing, che abbia stipulato con il venditore un patto di riacquisto in caso di inadempimento contrattuale da parte del terzo fruitore, una volta che si sia verificata la condizione e si debba dare esecuzione all'accordo, se questo non fu pattuito per realizzare una garanzia atipica in favore dell'acquirente ma solo una nuova vendita per un reciproco interesse delle parti meritevole di tutela, è obbligato in forza della disciplina legale del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1476, n. 1, cod. civ., alla effettiva consegna della cosa e non può liberarsi dell'obbligazione con il mero trasferimento della disponibilità giuridica della cosa stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)