Sez. 3, Sentenza n. 15199 del 19/07/2005 (Rv. 583891 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE | Acquisto di un bene destinato alla utilizzazione di un terzo in forza di contratto di "leasing" - Inadempimento del terzo - Patto di riacquisto del bene stipulato fra l'acquirente ed il venditore - Qualificazione negoziale - Accertamento di fatto - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE
Qualora l'acquirente di un bene, destinato alla utilizzazione di un terzo in forza di un contratto di leasing, abbia stipulato con il venditore un patto di riacquisto in caso di inadempimento contrattuale da parte del terzo utilizzatore, costituisce accertamento di fatto stabilire se nel patto di riacquisto sia da ravvisare un negozio di garanzia ovvero una nuova vendita. Il relativo accertamento condotto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ravvisato nel patto la natura e il contenuto di negozio autonomo di garanzia, in quanto faceva riferimento al debito dell'utilizzatore senza far venire in rilievo l'elemento della corrispettività proprio della "causa alienandi" della vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)