Sez. 5, Sentenza n. 22322 del 21/04/2006 Cc. (dep. 26/06/2006) Rv. 234708 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di carcerazione emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998 - Operatività immediata della sospensione dell'esecuzione prevista da quest'ultima legge - Necessità.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di esecuzione, in virtù del principio "tempus regit actum", all'ordine di carcerazione emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998 che ha modificato l'art. 656 cod. proc. pen., si applica la nuova disposizione dell'art. 656 comma quinto, che impone al pubblico ministero di sospenderne l'esecuzione con decreto contenente l'avviso al condannato della facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta consegna del provvedimento, istanza di ammissione a una delle misure alternative alla detenzione in esso indicate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)