Sez. 1, Sentenza n. 459 del 18/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212584 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Ordine di carcerazione emesso prima della data di entrata in vigore della legge n. 165 del 1998 - Obbligo del P.M. di sospensione dopo tale data - Sussistenza - Ragione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
In virtù del principio "tempus regit actum", all'ordine di carcerazione emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998, che ha modificato l'art. 656 cod. proc. pen., si applica la nuova disposizione del comma quinto di detto articolo, che impone al pubblico ministero di sospenderne l'esecuzione con decreto contenente l'avviso al condannato della facoltà, che gli compete, di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta consegna del provvedimento, istanza di ammissione a una delle misure alternative alla detenzione in esso indicate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)