Sez. L, Sentenza n. 5892 del 07/11/1981 (Rv. 416642 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - IN SCRITTI NON FIRMATI DALLA PARTE - VALORE INDIZIARIO - CONFERIMENTO DELLA PROCURA SUCCESSIVO ALLA REDAZIONE DEGLI SCRITTI - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - IN SCRITTI NON FIRMATI DALLA PARTE - VALORE INDIZIARIO - CONFERIMENTO DELLA PROCURA SUCCESSIVO ALLA REDAZIONE DEGLI SCRITTI - IRRILEVANZA.*
Il principio che le affermazioni del difensore della parte, contenute in scritti non firmati da quest'ultima, non hanno efficacia di confessione, ma hanno solo valore indiziario, potendo fornire elementi di giudizio integrativi in relazione alle altre risultanze probatorie, trova applicazione anche nel caso in cui, pur essendo il formale conferimento della procura al difensore avvenuto dopo la redazione degli scritti suddetti, tale redazione sia stata dal legale effettuata nella qualità, non contestata dalla parte, di procuratore della medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)