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Sez. 1, Sentenza n. 1246 del 21/02/1980 (Rv. 404742 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE - VOCATIO IN IUS DI UNA SOCIETA DI ASSICURAZIONE ATTRAVERSO UN AGENTE PRIVO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA - NULLITA DELLA CITAZIONE O DELLA SUA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404742-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE - VOCATIO IN IUS DI UNA SOCIETA DI ASSICURAZIONE ATTRAVERSO UN AGENTE PRIVO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA - NULLITA DELLA CITAZIONE O DELLA SUA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*

Quando una societa di Assicurazione viene evocata in giudizio attraverso il suo agente, privo di poteri di rappresentanza, ex art 1903, non si determina un caso di nullita sostanziale della citazione - ex art 164 cod proc civ - sotto il profilo dell'erronea individuazione od incertezza assoluta dell'organo investito della rappresentanza legale, ne un'ipotesi di nullita della notificazione della citazione - ex art 160 cod proc civ - sanabile con effetti ex tunc e suscettibili di determinare l'applicabilita dell'art 354 cod proc civ, cioe la rimessione della causa al primo giudice. In tale ipotesi si ha la mancata Costituzione del rapporto processuale nei confronti della societa assicuratrice, che non si e potuta costituire per essere stata evocata in giudizio attraverso un soggetto sprovvisto di legittimazione processuale passiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)