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Sez. 2, Sentenza n. 5141 del 12/06/1987 (Rv. 453743 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NOTIFICA DELLA DOMANDA AD AMMINISTRATORE CESSATO DALLA CARICA - IRREGOLARITÀ DELLA VOCATIO IN IUS - OBBLIGO DI NOTIZIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453743-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NOTIFICA DELLA DOMANDA AD AMMINISTRATORE CESSATO DALLA CARICA - IRREGOLARITÀ DELLA VOCATIO IN IUS - OBBLIGO DI NOTIZIA - SUSSISTENZA.*

Un soggetto risulta legittimamente "vocatus in ius" quando, secondo la prospettazione contenuta nella domanda, S'identifica con il soggetto tenuto a subire la pronuncia chiesta dall'attore. Pertanto ove sia stato convenuto in giudizio, nella veste di amministratore di condominio un soggetto che non ne abbia più la rappresentanza, questi non ha l'Obbligo di costituirsi in giudizio né il potere di costituirsi in proprio, per il difetto dell'interesse a contraddire derivante dalla Mancanza di una qualsiasi domanda nei suoi confronti. Permane a suo carico soltanto l'Obbligo di dare notizia, comunicando l'atto notificato, ai condomini od al nuovo amministratore, se già nominato, delle pretese azionate in giudizio (nella specie: impugnativa di delibera condominiale), dovendosi ritenere la sussistenza di un dovere di diligenza del mandatario, anche dopo l'Estinzione del mandato, in relazione a fatti verificatisi nell'epoca di operatività del mandato stesso o comunque agli stessi collegabili. (V 5203/86, mass n 447808, sul secondo principio; (V 1337/83, mass n 426138, sul secondo principio; (V 2091/82, mass n 419956, sul terzo principio; (V 1036/82, mass n 418902, sul primo principio; (V 1246/80, mass n 404742, sul primo principio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)