Sez. 3, Sentenza n. 3023 del 11/02/2026 (Rv. 677753-04)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Questione processuale rilevata d'ufficio - Dovere del giudice di sollecitare il contraddittorio - Esclusione - Conseguenze - Difetto di legittimazione rilevato al momento della decisione - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
L'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste in relazione a questioni di natura processuale, cosicché non integra una violazione del diritto di difesa la circostanza che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte, per la prima volta, al momento della decisione.
Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)