Sez. L, Sentenza n. 8402 del 29/07/1991 (Rv. 473332 - 01)
Lavoro - In materia di navigazione marittima ed aerea - Contratto di arruolamento - Marittimo ed aereo - A tempo determinato o indeterminato | Assunzione del personale di nolo con contratto a tempo determinato - Condizione - Specialità del rapporto - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Lavoro - In materia di navigazione marittima ed aerea - Contratto di arruolamento - Marittimo ed aereo - A tempo determinato o indeterminato
La specialità del rapporto, che ai sensi dell'art. 902 cod. nav. giustifica (nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 14 del 1986) l'assunzione del personale di volo con contratto a tempo determinato, deve essere valutata non in astratto e in via generale, ma con riferimento al rapporto di lavoro concretamente costituito tra le parti, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa e delle finalità perseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito secondo cui tale condizione di legittimità dell'apposizione del termine non era ravvisabile per l'assunzione di assistenti di volo per periodi pari o superiori a sette mesi, non giustificata da esigenze aziendali di carattere temporaneo).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 902, Legge 25/03/1986 num. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)