Sez. L, Sentenza n. 3309 del 15/02/2006 (Rv. 587909 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Assunzione di personale a tempo determinato in base alla previsione dell'art. 1, lett.f), legge 18 aprile 1962, n.230 - Limite temporale previsto dalla norma - Riferibilità al complesso dei contratti - Esclusione - Riferibilità al singolo rapporto - Sussistenza.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
In tema di rapporto di lavoro a termine del personale navigante cui sia applicabile, "ratione temporis", l'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato disciplinata dall'art. 1, lett. f) della legge n. 230 del 1962 (introdotta dalla legge n. 84 del 1986), il limite temporale massimo indicato dalla norma in riferimento ai diversi periodi dell'anno si riferisce alla singola assunzione e non al complesso dei contratti a termine stipulati dall'Azienda, con conseguente possibilità per quest'ultima, fermo restando il periodo massimo di dieci mesi, di coprire con diversi lavoratori assunti a termine l'arco dell'intero anno.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 25/03/1986 num. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)