Sez. 6, Sentenza n. 2733 del 08/06/1994 Cc. (dep. 25/10/1994) Rv. 200604 - 01
Difesa e difensori - Di ufficio | Notifica dell'estratto contumaciale mediante consegna al difensore nel caso di impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato dall'imputato - Imputato difeso dal difensore di ufficio designato e dal difensore di ufficio sostituto - Duplice notificazione - Necessità - Esclusione - Notifica all'uno o all'altro dei due difensori - Legittimità - Sussistenza - "Ratio".
Difesa e difensori - Di ufficio
In presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell'estratto contumaciale a norma dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., è da ritenere legittimamente eseguita alternativamente presso l'uno o presso l'altro, non essendo previsto un diritto dell'interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori, attesa l'unitarietà della difesa di ufficio, a differenza della possibile coesistenza di più difensori di fiducia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)