Sez. 3, Sentenza n. 4552 del 27/11/2001 Ud. (dep. 06/02/2002) Rv. 220939 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE | Estratto contumaciale - Notificazione ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen. - Notificazione ad entrambi i difensori - Necessità - Esclusione - Fondamento.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE
In tema di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art.161, comma 4 cod. proc. pen., nella ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione la notificazione è da ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)