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Sez. 2, Sentenza n. 1737 del 24/03/1979 (Rv. 398094 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - DOGLIANZE SULLA MANCATA RIDUZIONE A META DELL'ONORARIO, FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA SOLA QUALIFICA DI PROCURATORE LEGALE DEL DIFENSORE DELLA PARTE VINCITRICE - ONERE DEL RICORRENTE.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398094-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - DOGLIANZE SULLA MANCATA RIDUZIONE A META DELL'ONORARIO, FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA SOLA QUALIFICA DI PROCURATORE LEGALE DEL DIFENSORE DELLA PARTE VINCITRICE - ONERE DEL RICORRENTE.*

Colui che ricorre per Cassazione impugnando la legittimita della liquidazione dell'onorario di difesa per il fatto che non sia stato ridotto alla meta, in considerazione della sola qualifica di procuratore legale rivestita dal patrono dell'altra parte, ha l'Onere di specificare l'asserito divario fra l'importo liquidato dal giudice del merito e quello che assume corrispondente, secondo la tariffa, alle prestazioni rese dal difensore. (Conf n 1375/71, mass n 351630).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)