Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 12/05/1971 (Rv. 351630 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - PROCURATORE LEGALE - OMESSA RIDUZIONE DELL'ONORARIO DI DIFESA - RICORSO PER CASSAZIONE - DIVARIO TRA LA SOMMA DOVUTA E QUELLA LIQUIDATA - ONERE DI SPECIFICAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - PROCURATORE LEGALE - OMESSA RIDUZIONE DELL'ONORARIO DI DIFESA - RICORSO PER CASSAZIONE - DIVARIO TRA LA SOMMA DOVUTA E QUELLA LIQUIDATA - ONERE DI SPECIFICAZIONE.*
Colui che ricorra per Cassazione, impugnando la legittimita della liquidazione dell'onorario di difesa, per il fatto che esso non sia stato ridotto alla meta in considerazione della qualifica di procuratore legale rivestita dal patrono della controparte, ha l'Onere di specificare l'asserito divario fra l'importo liquidato dal giudice di merito e quello che assume corrispondente, secondo la tariffa, alle prestazioni rese dal difensore. (Conf 774'68, mass n 332039).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1965, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)