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Sez. L - , Sentenza n. 1754 del 24/01/2017 (Rv. 642882 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Impiego pubblico – Facoltà di risoluzione ex art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 – Rinvio alla legge statale da parte di legge regionale (l.r. Abruzzo n. 1 del 2010) – Interpretazione – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642882-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO

Qualora il legislatore regionale ritenga di dovere espressamente recepire nel testo normativo una norma statale che disciplina le modalità di risoluzione del rapporto di impiego, alla legge regionale non può essere attribuito un significate diverso da quello proprio della norma statale riprodotta, perché una difformità fra le due discipline renderebbe costituzionalmente illegittima, per violazione dell' art. 117 Cost., la normativa regionale. Ne consegue che l'art. 23, comma 15, della l.r. Abruzzo n. 1 del 2010 non può essere interpretato nel senso della assoluta doverosità del recesso, non essendo essa prevista dall'art. 72 del d.l. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, che il legislatore regionale ha espressamente dichiarato di volere recepire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto che il licenziamento del dirigente di ente della Regione Abruzzo dovesse comunque essere motivato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Abruzzi 09/01/2010 num. 1 art. 23 com. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)