Sez. L, Sentenza n. 11595 del 06/06/2016 (Rv. 640007 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Collocamento a riposo per anzianità massima contributiva - Obbligo di motivazione - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO
La facoltà di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, prevista dall'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, in ragione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni richiede una motivazione, ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull'appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguìta, sicché la sua mancanza vìola i principi generali di correttezza e buona fede, il principio dell'imparzialità e buon andamento della P.A., le norme imperative che richiedono la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse e l'art.6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 6 com. 1, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)