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Sez. U, Sentenza n. 12391 del 20/11/1992 (Rv. 479633 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - In genere | Ricorso alle Sezioni Unite avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Motivi - Violazioni di legge - Censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione in relazione alle prove - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479633-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - In genere

Nell'ambito della violazione di legge - deducibile, assieme all'incompetenza ed all'eccesso di potere, come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - non può essere inclusa, tenuto anche conto dell'art. 111, secondo comma, Cost., la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie, sicché il relativo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)