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Sez. U, Sentenza n. 1732 del 07/02/2002 (Rv. 552129 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Consiglio nazionale forense - Decisioni - Ricorso per cassazione - Motivi - Contenuto - Doglianza di insufficienza o irrazionalità della motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552129-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, non è legittimamente riconducibile all'ambito della violazione di legge la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione rispetto alle risultanze probatorie, e da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso che tale doglianza in via esclusiva contenga.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)