Sez. 3, Ordinanza n. 6446 del 12/03/2024 (Rv. 670324-01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO | Diritto alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Ritardo del volo superiore alle tre ore – Sufficienza - Danno individuale - Necessità - Esclusione.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO
Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero.
Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 3 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 7, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)