Sez. 3 - , Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018 (Rv. 647585 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO | Trasporto internazionale - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e Regolamento CE n. 261 del 2004 – Applicabilità - Ritardo o inadempimento nell’esecuzione del trasporto – Presunzione di responsabilità a carico del vettore – Onere probatorio – Criteri.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO
In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 6, Tratt. Internaz. 28/05/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)