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Sez. U, Sentenza n. 794 del 15/01/2009 (Rv. 606222 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per pubblicità ingannevole - Onere della prova - Sufficienza della prova della ingannevolezza del messaggio - Esclusione - Prova del danno, del nesso causale e della colpa - Necessità.
Stato
decisa il 2009-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606222-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonchè (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)