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Sez. 3, Sentenza n. 15131 del 04/07/2007 (Rv. 597921 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danni da fumo - Apposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura "lights" - Pubblicità ingannevole anche prima della previsione del divieto introdotto dal d.lgs. n. 184 del 2003 - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597921-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In materia di danni da "fumo attivo", l'apposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura "lights" costituisce pubblicità ingannevole, come tale idonea ad integrare un elemento costitutivo della responsabilità aquiliana, ovvero idoneo a produrre la lesione di una posizione giuridica altrui, ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, in quanto tale indicazione può indurre il consumatore a ritenere erroneamente che quel determinato prodotto sia meno dannoso per la salute rispetto ad altri, e ciò a prescindere dalla sussistenza di un esplicito divieto di utilizzazione di tale dicitura (introdotto con d.lgs. n. 184 del 2003 a far data dal 30 settembre 2003). Tuttavia, la eventuale statuizione risarcitoria, che abbia ad oggetto un disagio esistenziale o un danno da "stress", presuppone che l'attore fornisca la prova del danno di cui chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia "in re ipsa", e cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso (restando, quindi, un danno - conseguenza che non coincide con l'evento, che è un elemento del fatto produttivo del danno). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che aveva configurato il danno risarcibile con danno esistenziale o da "stress", in assenza di alcune prove riguardo all'esistenza di tale danno; la S.C. ha altresì ritenuto inammissibile, perché muova rispetto al giudizio di merito, la prospettazione di un danno "differenziale", relativo alla differenza tra la situazione precedente e quella conseguente alla riduzione all'uso di sigarette "lights").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)