Sez. U, Sentenza n. 301 del 27/05/1999 (Rv. 526742 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. | Occupazione di fondo privato da parte della P. A. - Intervenuta inefficacia del provvedimento autorizzativo - Azioni possessorie dinanzi al giudice ordinario - Esperibilità - Intervenuta irreversibile trasformazione del fondo - Rilevanza ai fini della giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione possessoria - Esclusione.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A.
L'apprensione di un fondo privato da parte della Pubblica Amministrazione, ove successiva alla scadenza del termine di efficacia del decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza per la realizzazione di un'opera pubblica, integra attività materiale "iure privatorum" denunciabile davanti al giudice ordinario anche con l'azione possessoria, senza che possa valere in contrario l'intervenuta irreversibile trasformazione del bene nelle more del giudizio e perciò l'impossibilità di un provvedimento di reintegrazione, giacché tale deduzione attiene al contenuto concreto del provvedimento richiesto dalla parte a tutela del possesso e perciò al merito, implicando soltanto l'individuazione di un limite interno alle attribuzioni del giudice che non rileva ai fini della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)