Sez. U, Sentenza n. 23395 del 31/10/2006 (Rv. 593401 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo - Conseguenze - Diritto soggettivo del privato proprietario - Persistente dichiarazione di pubblica utilità - Ininfluenza - Azione possessoria - Proponibilità davanti al giudice ordinario - Mancato passaggio in giudicato della sentenza di annullamento o realizzazione dell'opera pubblica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie anteriore al 1998.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
L'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di occupazione di urgenza di un bene, in vista di futura espropriazione, è sufficiente a restituire alla posizione del privato proprietario consistenza di diritto soggettivo, a nulla rilevando la persistente dichiarazione di pubblica utilità, e consente, pertanto, la proposizione al giudice ordinario della domanda di reintegra nel possesso del bene stesso, senza che all'esercizio di tale giurisdizione sia di ostacolo il mancato passaggio in giudicato della sentenza di annullamento o la realizzazione, nelle more del giudizio amministrativo, dell'opera pubblica. (Nella specie, la S.C. ha precisato che doveva applicarsi il regime giuridico anteriore alla riforma del 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)