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Sez. U, Ordinanza n. 34151 del 26/12/2025 (Rv. 677322-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI | Magistrato della Corte dei conti - Titolarità dell’incarico di consigliere giuridico di un Ministro - Vizio di costituzione del giudice di particolare gravità - Insussistenza - Difetto assoluto di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677322-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Il contestuale svolgimento da parte di un magistrato della Corte dei conti dell'incarico di consigliere giuridico di un Ministro non determina la carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio di particolare gravità - ravvisabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo stesso, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge - e non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale sicché non è denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, non sussistendo il lamentato difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il magistrato di cui si contestava la presenza nel collegio giudicante era legittimato a farne parte, in quanto munito dello status di

magistrato della Corte dei conti, ed aveva legittimamente esercitato la potestas iudicandi, non trovandosi nella condizione giuridica del "fuori ruolo", essendo stato autorizzato a svolgere l'incarico da apposito provvedimento emesso dall'organo competente in data antecedente all'udienza di discussione e decisione).

Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)