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Sez. U - , Ordinanza n. 1395 del 18/01/2022 (Rv. 663719 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Componente del Consiglio di Stato - Precedente incarico per lo svolgimento di funzioni paranormative - Totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei suoi componenti - Insussistenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663719-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

In tema di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale, non determina la totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante, e non è, pertanto, denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost., e 362 c.p.c., la circostanza che il consigliere presidente del collegio che ha deliberato la sentenza del Consiglio di Stato abbia precedentemente svolto funzioni paranormative (nella specie, assumendo il ruolo di presidente del comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione), non potendosi qualificare tale ruolo come una causa di deficit strutturale dell'organo decidente capace di incidere sul canone dell'imparzialità obiettiva del medesimo.

Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)