Sez. 1, Ordinanza n. 3034 del 11/02/2026 (Rv. 677293-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Domanda presentata dal genitore in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato - Esame delle due domande in sede giurisdizionale - Necessità - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione internazionale, il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione nella fase amministrativa - quando il genitore presenta domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 - deve considerare entrambe le domande, poiché il relativo esame individuale deve essere adeguato, completo e rispondere a valutazioni legate al mantenimento dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate.
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)