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Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 23/02/1979 (Rv. 397439 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - ACCOLLO, DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, DI UN MUTUO GARANTITO DA IPOTECA GRAVANTE SULL'IMMOBILE - REVOCA DELLA COMPRAVENDITA - EFFETTI - CESSAZIONE DELL'ACCOLLO - OBBLIGAZIONE DERIVANTE DAL MUTUO - SPETTANZA AL FALLIMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397439-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - ACCOLLO, DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, DI UN MUTUO GARANTITO DA IPOTECA GRAVANTE SULL'IMMOBILE - REVOCA DELLA COMPRAVENDITA - EFFETTI - CESSAZIONE DELL'ACCOLLO - OBBLIGAZIONE DERIVANTE DAL MUTUO - SPETTANZA AL FALLIMENTO - FATTISPECIE.*

La sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare opera retroattivamente, in quanto l'accertamento sul quale essa e fondata si riferisce a condizioni o requisiti esistenti gia nel momento in cui venne in essere il negozio revocato: ne consegue che, qualora venga revocata una compravendita immobiliare con accollo, da parte dell'acquirente, di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile stesso, l'accollo viene meno e il fallimento resta l'unico obbligato alla restituzione della somma data a mutuo. (nella specie la societa mutuante aveva ceduto ad altra societa il suo credito verso il mutuatario, e la societa cessionaria aveva poi incorporato la societa acquirente dell'immobile in questione ed accollataria cumulativa dell'obbligazione del mutuatario, poi fallito. Sosteneva il ricorrente che per effetto del positivo esperimento dell'Azione revocatoria da parte del fallimento, l'obbligazione del mutuatario si era estinta per confusione, essendosi riunite nello stesso soggetto, per effetto dell'incorporazione, la qualita di creditore e quella di debitore accollatario. La suprema Corte, rilevato che l'accoglimento della revocatoria comportava Estinzione dell'accollo, ha rigettato il ricorso).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)