Sez. 1, Sentenza n. 5076 del 26/05/1999 (Rv. 526647 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Accollo del mutuo da parte dell'acquirente - Revoca della compravendita - Effetti - Cessazione dell'accollo - Opponibilità della relativa eccezione al mutuatario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
La sentenza di revoca di un contratto di compravendita postula l'accertamento della sussistenza, alla data del negozio impugnato ai sensi dell'art. 67 legge fall., di tutte le condizioni richieste per la inefficacia dell'atto, e del conseguente diritto della massa dei creditori di vedere ricostituita con efficacia retroattiva la situazione anteriore all'atto revocato; conseguentemente, qualora per effetto della revoca venisse meno un contratto di compravendita immobiliare con accollo, da parte dell'acquirente, di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile stesso, verrebbe contestualmente meno l'obbligo di pagamento dell'acquirente e quindi l'accollo del mutuo, ed il fallimento dell'alienante mutuatario resterebbe l'unico obbligato, nei confronti del mutuante, alla restituzione della somma data a mutuo (nella specie il mutuante aveva agito per il pagamento nei confronti dell'accollante - acquirente un bene immobile, il quale aveva eccepito che nei suoi confronti era stata esercitata azione revocatoria del contratto di compravendita dalla curatela fallimentare del venditore-mutuatario e di non essere tenuto al pagamento; la S.C. sulla base del principio esposto, ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'eccezione perché non opponibile al creditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)