Sez. L - , Sentenza n. 30138 del 26/10/2021 (Rv. 662588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione obbligatoria dei disabili ex l. n. 68 del 1999 - Avvio al lavoro - Invio dei prospetti informativi - Idoneità - Condizioni - Carenza - Imputabilità al datore di lavoro - Conseguenze sanzionatorie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
La "ratio" dell'art. 9 della l. n. 68 del 1999 e la lettera dell'art. 2 della stessa legge - nella parte in cui fa riferimento a strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità "nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto" - portano ad escludere un'opzione ermeneutica volta ad assegnare al termine "qualifica", di cui al summenzionato art. 9, comma 2, una portata astratta ed indefinita, rendendo di contro doverosa una interpretazione che assegni al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come specificazione delle capacità tecnico-professionali, di cui deve essere provvisto l'assumendo ai fini della sua collocazione lavorativa. Ne consegue che l'invio da parte del datore di lavoro di prospetti informativi limitati alla specificazione della mera "qualifica" corrispondente al posto di lavoro disponibile per il disabile devono considerarsi incompleti, così da rendere a lui imputabile il mancato avvio al lavoro di una unità di personale disabile ad integrazione della quota d'obbligo e, di conseguenza, a configurare a suo carico il relativo illecito amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 2, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)