Sez. L, Sentenza n. 6017 del 12/03/2009 (Rv. 607473 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta di avviamento - Indicazione della qualifica del lavoratore disabile da assumere - Rilevanza - Effetti - Rifiuto del datore di assumere un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio - Legittimità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
La "ratio" dell'art. 9 della legge 2 marzo 1999, n. 68 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - è volta a consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa e che, nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 02/03/1999 num. 68 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)