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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4034 del 09/02/2023 (Rv. 666989 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo - Effetto esdebitativo - Estensione al socio unico illimitatamente responsabile - Art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666989-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, l'effetto esdebitativo ex art. 184 l.fall. non si estende al socio unico azionista illimitatamente responsabile, qualora "ratione temporis" sia applicabile l'art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, posto che detta disposizione, di natura eccezionale, anteriormente alla novella imponeva "ex lege" in capo all'unico azionista una responsabilità "lato sensu" fideiussoria, temporanea e circoscritta al periodo del venir meno della pluralità dei soci.

Cod. Civ. art. 2362, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)