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Sez. 1, Sentenza n. 2532 del 08/02/2005 (Rv. 579467 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo - Efficacia - Estensione all'unico socio di una società di capitali - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579467-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

L'estensione dell'efficacia del concordato preventivo di una società ai soci illimitatamente responsabili, con il beneficio della cosiddetta loro "esdebitazione" (art. 184, comma secondo, legge fall.), opera solo nei casi in cui l' illimitata e solidale responsabilità derivi dal tipo legale prescelto all'atto della costituzione della società, per tutti i soci (come nella società in nome collettivo) o per una categoria di essi (come nella società in accomandita); non si verifica, invece, quando la illimitata responsabilità sia ricollegata dalla legge a situazioni contingenti, quale quella dell'unico socio di una Srl, (nella specie una società di capitali) regolata dall'ordinamento in deroga al principio della esclusiva responsabilità della società di capitali (art. 2497, cod. civ.), con la conseguenza che l'unico socio è obbligato a pagare il debito sorto nel periodo in cui le quote sono appartenute a lui solo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)