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Sez. 2, Sentenza n. 11083 del 15/05/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151300 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 7 - ESCLUSIONI OGGETTIVE DELL'INDULTO - PENA BASE RIFERITA A REATO NON CONDONABILE - AUMENTO DI PENA PER CONTINUAZIONE CON REATO CONDONABILE - AMMISSIBILITÀ DELL'INDULTO - LIMITE: SOLO AUMENTO DI PENA - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPINA AGGRAVATA.*
Stato
decisa il 1981-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151300-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 7 - ESCLUSIONI OGGETTIVE DELL'INDULTO - PENA BASE RIFERITA A REATO NON CONDONABILE - AUMENTO DI PENA PER CONTINUAZIONE CON REATO CONDONABILE - AMMISSIBILITÀ DELL'INDULTO - LIMITE: SOLO AUMENTO DI PENA - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPINA AGGRAVATA.*

L'indulto va applicato limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, qualora soltanto la pena base sia stata determinata con riferimento ad un reato escluso dal beneficio (nella specie la pena base concerneva il delitto di rapina aggravata, escluso dal condono a norma dell'art. 7 d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)