Sez. 1, Ordinanza n. 3461 del 08/03/2002 (Rv. 552959 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Dichiarazione di fallimento dello stesso soggetto, esercente distinte attività imprenditoriali (nella specie, in proprio e quale socio illimitatamente responsabile), da parte di diversi tribunali - Criterio della competenza funzionale ex art. 9 legge fall., relativo alla ipotesi di soggetto svolgente un'unica attività - Applicabilità - Esclusione - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Il conflitto di competenza avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento, da parte di diversi tribunali, di un medesimo soggetto che svolge distinte attività, in luoghi distinti ed attraverso autonome organizzazioni imprenditoriali (nella specie, soggetto esercente attività imprenditoriale in proprio e quale socio illimitatamente responsabile), deve essere risolto, per la esigenza della necessaria unitarietà della procedura concorsuale, con il criterio della prevenzione, a favore del tribunale che ha pronunciato il fallimento anteriormente, a differenza della ipotesi in cui tribunali diversi abbiano dichiarato il fallimento di un medesimo soggetto che svolge un'unica attività imprenditoriale, ipotesi nella quale sussiste la competenza funzionale, ai sensi dell'art. 9 legge fall., del Tribunale del luogo ove è svolta prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva dell'impresa, che coincide presuntivamente con quello della sua sede legale, salva la prova contraria sull'effettivo e valido trasferimento altrove del centro di interessi della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)