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Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 08/08/2016 (Rv. 641036 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Giudizio - Integrazione del contraddittorio con i creditori ammessi - Subingresso dei soci alla società estinta nella titolarità di un credito insinuato - Onere di insinuazione tardiva - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641036-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

Il subingresso dei soci alla società estinta nella titolarità di un credito ammesso al passivo fallimentare, non li dispensa, se si tratta di procedura fallimentare anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, dall'onere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'art. 101 l.fall., sicché essi, in mancanza di insinuazione, non sono litisconsorti necessari nel giudizio di esdebitazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 115, Legge Falliment. art. 142, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2324, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)