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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21674 del 19/09/2017 (Rv. 645712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014 - Rilevanza ai fini del computo del termine ex art. 327 c.p.c. - Sussistenza - Istanza di rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645712-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. in l. n. 162 del 2014, che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015; peraltro, nell'ipotesi in cui venga accertata, per effetto di detta norma, la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, non è ammissibile un'istanza di rimessione in termini, atteso che l'applicazione di una novella non può mai integrare un errore scusabile da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)