Sez. 2 - , Sentenza n. 18485 del 04/09/2020 (Rv. 659170 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014 – Eccezione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Con riguardo al termine "lungo" di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l'abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, "ivi" previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell'inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell'oggettiva ampia durata del termine in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)