Sez. 3, Sentenza n. 23228 del 12/04/2012 Ud. (dep. 13/06/2012) Rv. 253057 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Mancata concessione - Assenza di espressa richiesta dell'imputato - Dovere di esaminare la questione - Obbligo del giudice - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, né ad esaminare la questione, qualora l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)