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Sez. 3, Sentenza n. 23228 del 12/04/2012 Ud. (dep. 13/06/2012) Rv. 253057 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Mancata concessione - Assenza di espressa richiesta dell'imputato - Dovere di esaminare la questione - Obbligo del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253057-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, né ad esaminare la questione, qualora l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)