Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019) Rv. 275376 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Potere-dovere attribuito al giudice d’appello ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. – Motivazione circa il suo concreto esercizio – Necessità – Sussistenza – Omissione – Censurabilità in cassazione – Presupposti.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)