Sez. 5, Sentenza n. 19135 del 07/09/2010 (Rv. 615294 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE | Processo tributario - Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per "analogia legis", secondo la previsione dell'art. 1 comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. ed è, quindi, necessario che il segretario della Commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, con la conseguenza che non può ritenersi equipollente l'attestazione della Commissione tributaria provinciale secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla Commissione tributaria regionale competente la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)