Sez. L, Sentenza n. 27881 del 24/11/2008 (Rv. 605885 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Contenuto del giudicato - Prova - Produzione della sentenza per intero e con relativa attestazione della cancelleria - Necessità - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Affinché il giudicato esterno, per quanto rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza posta a fondamento dell'eccezione medesima, completa della motivazione, non potendone risultare la portata dal solo dispositivo, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)