Sez. L, Sentenza n. 15593 del 06/11/2002 (Rv. 558292 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Personale marittimo navigante - Licenziamento - Forma scritta - Necessità.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 (sentenza della Corte cost., n. 96 del 1987), nella parte in cui non ne prevede l'applicabilità al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, il licenziamento di detto personale, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, è soggetto alla forma scritta, indipendentemente dalle prescrizioni al riguardo poste dal contratto collettivo applicabile al rapporto, essendo altresì irrilevante la conoscenza che il lavoratore abbia avuto "aliunde" del licenziamento (Nella specie, un funzionario dell'impresa di navigazione aveva comunicato verbalmente al lavoratore che il rapporto di lavoro era stato risolto).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)