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Sez. L, Sentenza n. 3869 del 17/03/2001 (Rv. 544860 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE | Personale marittimo navigante delle imprese di navigazione - Licenziamento - Forma scritta - Necessità - Richiamo a Corte Cost. n. 96 del 1987 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544860-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, applicabile anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge citata (sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987), il licenziamento deve rivestire la forma scritta; pur non essendo necessarie formule sacramentali, trattandosi di negozio giuridico unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve risultare chiara e univoca, in modo da rendere conoscibile al destinatario, senza dubbi e incertezze, l'intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso integrare il requisito della forma scritta del licenziamento l'annotazione della risoluzione di singoli rapporti di arruolamento sul libretto di navigazione unita alla contestuale consegna al lavoratore di un foglio di liquidazione delle spettanze contenente la voce "t.f.r.").

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)