Sez. L, Sentenza n. 25559 del 13/12/2016 (Rv. 642242 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato - Assegno personale pensionabile - Base di calcolo - Indennità integrativa speciale - Computo - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di assegno personale pensionabile, previsto per il personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato dall’art. 62 della l. n. 193 del 1964, va escluso il diritto ad un incremento della base di calcolo, in ragione del conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio, disposto a decorrere dal gennaio 2003 dall’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. Ministeri 2002-2005, stante la soppressione di tale emolumento operata dall’art. 33 della l. n. 734 del 1973 ed in assenza di altra fonte contrattuale che ne disponga la sopravvivenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 10/04/1964 num. 193 art. 62, Legge 15/11/1973 num. 734 art. 33, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 20 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)