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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6962 del 08/04/2016 (Rv. 639248 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Base di calcolo del beneficio previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 344 del 1983 - Personale assunto prima del 1° gennaio 2003 - Inclusione dell'indennità integrativa speciale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639248-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In materia di computo del beneficio previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 344 del 1983, assume rilievo lo stipendio tabellare in godimento al momento dell'assunzione alle dipendenze dello Stato, sicché va esclusa l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, nella relativa base di calcolo, per il personale assunto in epoca anteriore all'inglobamento di tale indennità nel suddetto emolumento, disposto dall'art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 2002/2005 comparto Ministeri solo a decorrere dal 1° gennaio 2003; né sorgono dubbi di contrasto con l'art. 36 Cost., che richiede proporzionalità e adeguatezza della retribuzione nella sua globalità e non delle singole componenti. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'inclusione ad un dipendente NATO transitato al Ministero della Giustizia prima del 1°gennaio 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Costituzione art. 36, DPR 25/06/1983 num. 344 art. 5, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 20 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)