diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 13/02/1985 (Rv. 439324 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL LODO - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439324-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL LODO - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento, con il quale il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 830 secondo comma cod. proc. civ., accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione del lodo medesimo, ha carattere ordinatorio, non decisorio, in quanto opera in via cautelare e temporanea, senza definire in tutto od in parte la controversia, né comunque incidere sui diritti delle parti, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V 1893/81, mass n 412578).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)