Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 03/04/1981 (Rv. 412578 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - SENTENZA IMPUGNATA PER REVOCAZIONE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO A TALE ISTANZA - NATURA - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - SENTENZA IMPUGNATA PER REVOCAZIONE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO A TALE ISTANZA - NATURA - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
Al provvedimento pronunciato, ai sensi dell'art 401 cod proc civ, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione - al pari di quello previsto dall'art 373 cod proc civ, richiamato dallo stesso art 401, per l'analoga situazione nel caso di ricorso per Cassazione - poiche non contiene alcuna decisione in senso tecnico processuale ne pregiudica in alcun modo la decisione della causa, va attribuita natura meramente ordinatoria, non solo se accordi o neghi la sospensione, ma anche se dichiari inammissibile la relativa istanza, con la conseguenza che contro di esso non puo avere ingresso il ricorso per Cassazione, nemmeno ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (Conf 533/74, mass n 368294; (Conf 3046/68, mass n 335903).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 401
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)