Sez. 1, Ordinanza n. 30529 del 27/11/2024 (Rv. 672880-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordo composizione crisi da sovraindebitamento - Ricorribilità in cassazione - Provvedimento decisorio - Individuazione. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.
Costituzione art. 111 com. 7, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)