Sez. 3 - , Sentenza n. 40758 del 20/12/2021 (Rv. 663692 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC - Esito negativo per fatto imputabile al destinatario - Specifica elezione di domicilio fisico - Perfezionamento - Esclusione - Oneri del notificante. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)